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Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria

Posted on 14 Febbraio 2026

Intervista a Salvatore Prisco, già professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico

Vincenzo Antonio Poso

24 gennaio 2026


Salvatore Prisco
 è stato professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove ha insegnato anche Diritto pubblico comparato e Diritto e Letteratura

L’occasione di questa nostra conversazione è la legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (G.U. 30 ottobre 2025,n.253), oggetto del referendum.
Come è noto, il Disegno di legge di revisione costituzionale presentato il 13 giugno 2024 dal Presidente del Consiglio dei ministri, On. Giorgia Meloni, e dal Ministro della giustizia, On. Carlo Nordio (A.C. 1917) è stato approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025, e, passato al Senato, l’Assemblea dei senatori lo ha approvato definitivamente, in sede di quarta deliberazione, nella seduta del 30 ottobre 2025(disegno di legge costituzionale n.1353).
Nella seconda votazione di ciascuna delle Camere la legge non è stata approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, risultando così necessario il referendum popolare confermativo/oppositivo.
Ci sono osservazioni particolari sul procedimento di revisione costituzionale adottato e sui successivi passaggi parlamentari?

Nessun governo dovrebbe mai intestarsi una qualunque riforma della Costituzione e portarla avanti, com’è ora accaduto, senza aprirsi a uno spirito di mediazione e compromesso con l’opposizione. Anzi, Piero Calamandrei alla Costituente disse che i banchi dell’aula riservati all’Esecutivo dovrebbero, in un caso del genere, restare addirittura eccezionalmente vuoti, dovendo l’iniziativa e il suo proseguimento essere (ma appunto con l’indicata predisposizione degli animi) esclusivamente parlamentari.

Quando si dice che le riforme costituzionali vanno concordate il più possibile tra tutte le forze presenti nelle due Camere non lo si fa peraltro per un retorico, astrattamente irenico e in definitiva immotivato embrassons nous, ma per sottolineare un’esigenza pratica: la revisione costituzionale avviene nel nostro ordinamento con un atto dalle caratteristiche formali-legali precise, ma sul piano storico-sociale è piuttosto l’esito di un processo, che ha bisogno di tempo per andare ad effetto, creando auspicabilmente nei cittadini il cosiddetto, condiviso, “patriottismo costituzionale”.

A tale obiettivo occorre tendere perché la recezione di un mutamento profondo dell’assetto regolatore di base della convivenza si distende normalmente attraverso un tempo lungo, che non coincide con la durata in vita di un unico governo e della relativa maggioranza, avendo inoltre bisogno di leggi di attuazione. Faccio un esempio per chi (non addetto ai lavori) leggesse queste righe: se un padre e/o una madre avessero necessità di contrarre un mutuo di importo rilevante, sarebbe opportuno parlarne prima coi figli almeno adolescenti, poiché a loro potrebbe accadere di doverlo in futuro, almeno per una residua parte, rimborsare con gli interessi. Il punto critico di una riforma costituzionale a maggioranza (che ha da noi precedenti sostenuti da uno schieramento di segno politico anche opposto a quello odierno) è l’uso di essa come risorsa di indirizzo politico, con una torsione indebita della sua finalità, perché così si mina la rigidità costituzionale e infatti credo che molti voteranno in questo caso (non correttamente, come del resto è appunto già accaduto in passato) pro o contro il governo in carica.

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